Superbonus 110% per immobile collabente?

Si può utilizzare il superbonus del 110% per immobile collabente (ossia un edificio inagibile-inutilizzabile nella categoria catastale F/2)?

È il quesito posto da un contribuente all’Agenzia delle entrate, che ha chiarito la questione nella risposta n. 326/2020.

In questo contributo analizziamo nel dettaglio l’interpello posto da un contribuente all’Agenzia delle Entrate e l’interpretazione di quest’ultima.

Sei pronto!?! Si comincia!?!

Unità collabenti: definizione

Prima di entrare nel vivo dell’oggetto dell’interpello vediamo preliminarmente cosa si intente con il termine collabente. Un’unita’ collabente è un fabbricato che non è più agibile o idoneo alla funzione per cui era stato costruito. Si tratta principalmente di immobili allo stato di rudere o soggetti a forte degrado. Un uniità collabente è un immobile che si trova in condizioni tali da non produrre reddito.

Superbonus: cos’è

Il D.L. 34/2020 all’art. 119 ( c.d. Decreto Rilancio) ha introdotto nuove disposizioni in merito alla detrazione per le spese Attività e saldSaldo e stralcio di fermare questa attività sulla società sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per i seguenti interventi:

  • Efficienza energetica ( inclusa l’istallazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricerca di veicoli elettrici negli edifici c.d. ecobonus);
  • Consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. sismabonus).

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti. Con questo mi riferisco alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus). Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio. Mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è evidenziato nei successivi commi 9 e 10. Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

Superbonus del 110% per immobile collabente:quesito posto dal contribuente

Il contribuente è proprietario di una unità immobiliare, censita al
Catasto Fabbricati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”). Tale immobile è non abitabile e pertanto incapace di produrre reddito. Detto immobile è contiguo all’abitazione principale ed unitamente a questa dovrebbe essere oggetto di un programma di ristrutturazione con accorpamento. Il contribuente desidera realizzare, su entrambe le unità, i seguenti interventi di ristrutturazione:

  • riduzione di due classi di rischio sismico nonché di efficientamento energetico mediante l’isolamento termico delle pareti;
  • il cambio della caldaia e dell’impianto di riscaldamento;
  • la sostituzione degli infissi e l’installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo, al termine dei quali, l’unità collabente sarà accorpata all’abitazione.

Il contribuente chiede pertanto se, anche le spese per gli interventi realizzati sull’unità collabente possono rientrare, ai sensi dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) atteso che ai sensi del comma 10 del citato articolo 119:

«Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale».

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene di poter beneficiare del Superbonus anche con riferimento alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulla unità collabente F/2 in quanto la predetta unità, non essendo produttiva di reddito, non può essere considerata “seconda casa”.

Superbonus del 110% per immobile collabente:risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 326/2020 ha definito che gli edifici collabenti, attigui all’abitazione, possono ottenere il Superbonus 110% sugli interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica, ma solo al ricorrere di determinate condizioni.

Qui di seguito, la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello posto dal contribuente:

“spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (‘unità collabenti’) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente”.

Per gli edifici collabenti, ai fini dell’ecobonus, per i quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento. Quest’ultimo,  rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Questo in quanto, ai fini dell’agevolazione del superbonus al 110%, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche. In particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.

Recupero superbonus al 110%: le alternative

Qui di seguito, vediamo quali sono le strade per recuperare il superbonus 110%:

La prima strada è quella di recuperare la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Questo avviene spalmando il recupero nei 5 anni previsti dalla Legge.

Ma se le proprie imposte da pagare sono incampienti o se comunque si vogliono valutare alternative.La legge ha previsto, oltre al recupero diretto in dichiarazione, altre soluzioni per “recuperare i soldi”:

  •  il contribuente che inizia i lavori può cercare di trovare un accordo con i propri fornitori per ricevere da loro direttamente in fattura lo sconto sul corrispettivo dovuto. Lo conto massimo non potrà essere superiore al corrispettivo stesso (quindi sconto 100%).

Il fornitore che accetta l’accordo, non percepisce il suo “compenso” (tutto o parte a seconda degli accordi) e si mette invece a proprio carico il bonus (pari al 110% dello sconto) che sarebbe spettato al contribuente. Il fornitore potrà a sua volta recuperare i soldi ricevendo dal committente un credito d’imposta di importo pari allo sconto. Tuttavia avrà la facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, anche a banche o altri intermediari finanziari.

L’ultima strada percorribile dal contribuente è cedere il proprio credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri terzi soggetti, anche in questo caso ad esempio le banche e altri intermediari finanziari. Quest’ultimi a loro volta vantano della possibilità di successive cessioni.

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