Il superbonus 110%, disciplinato dagli art. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 consente al contribuente due via alternative alla fruizione ordinaria della detrazione fiscale. Infatti, è possibile ottenere uno sconto in fattura dal proprio fornitore oppure cedere il credito direttamente ad un altro soggetto.
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento approvato l’8 agosto ha fornito le linee guida per questi due aspetti. Infine ha fornito il modello di comunicazione, che consente di esercitare l’opzione per cedere un credito o per fruire di uno sconto sul corrispettivo.
Vediamo in questo contributo nel dettaglio le due chance alternative per gestire i benefici del superbonus e gli adempimenti previsti.
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Indice
Recupero superbonus al 110%: le alternative
Qui di seguito, vediamo quali sono le strade per recuperare il superbonus 110%:
La prima strada è quella di recuperare la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Questo avviene spalmando il recupero nei 5 anni previsti dalla Legge.
Ma se le proprie imposte da pagare sono incampienti o se comunque si vogliono valutare alternative.La legge ha previsto, oltre al recupero diretto in dichiarazione, altre due soluzioni per “recuperare i soldi”:
- Sconto in fatture;
- Cessione del credito.
Sconto in fattura
Lo sconto in fattura consiste in un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. L’importo dello sconto non dovrà superare il corrispettivo stesso.
Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari.
A differenza di quello che era previsto in precedenza, la riduzione del prezzo della fattura del fornitore, tramite il contributo, può essere anche di importo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale e fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto.
Cessione del credito
Il contribuente, anche se non incapiente, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione ( in sede di dichiarazione dei redditi), può optare per la cessione del relativo credito d’imposta di pari ammontare. Quest’ultimo avrà la possibilità di successiva cessione ad altri soggetti ( compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari). La cessione del credito potrà avvenire anche ad un prezzo inferiore rispetto al valore nominale della detrazione fiscale.
Cessione del credito: vale anche per il regime forfettario?
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 309/2019 ha chiarito che la cessione credito spetti anche ai contribuenti in regime forfettario. Questo in quanto il soggetto in regime forfettario è comunque un soggetto irpef, anche se per il reddito conseguito per l’attività svolta si applica l’imposta sostitutiva.
Credito d’imposta superbonus: compensazione
Una volta che la detrazione è trasformata in credito d’imposta o sia stata scontata dal fornitore, il beneficiario (contribuente, cessionario o fornitore) oltre a cedere il credito, può utilizzarlo in compensazione orizzontale in F24, in base alle rate residue di detrazione non fruite. Se il contribuente si limita a trasformare la detrazione fiscale in credito d’imposta (senza cessione) può utilizzarlo per compensare imposte diverse (inclusi Irap, Imu, Inps dipendenti, commercianti, artigiani o agricoltori). In questo caso, però, il contribuente non potrà usufruire negli anni successivi dell’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno. Inoltre, non potrà chiedere il rimborso di quanto non utilizzato in compensazione. In questi casi, dunque, il bonus viene perso. Questo limite vale anche in capo ai cessionari della cessione del credito o ai fornitori che hanno effettuato lo sconto in fattura.
Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto
Il Decreto Rilancio n. 34/2020 (Legge 77/2020) ha previsto lo sconto immediato in fattura e la cessione del credito non solo per gli interventi agevolati con il superbonus 110%, ma anche per i seguenti interventi:
recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1 lettera a) e b) del Tuir. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici
• riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus previsti dall’art. 14 del D.L. 63/2013, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico.
• Adozione di misure antisismiche rientranti nel “sismabonus”. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”
• Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di bilancio 202023
• Installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al
Superbonus;
• Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus.
Sconto o cessione del credito: serve il visto
Sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito è richiesto il visto di conformità. Tale visto consiste nell’attestare la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione dell’imposta. I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono: i dottori commercialisti, gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, i periti ed esperti iscritti negli elenchi tenuti dalla Cciaa e i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf
Sconto o cessione del credito: modalità di esercizio dell’opzione
L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e collone di ricarica”.
La comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica a decorrere dal 15 ottobre 2020. Tale comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. La comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario, oppure quest’ultimo potrà avvalersi di un intermediario abilitato alla trasmissione.