Con la Risoluzione n. 34/2020 l’Agenzia delle Entrate consente l’applicazione dell’Ecobonus e del Sismabonus anche per gli immobili delle imprese. Questo a prescindere dalla tipologia di immobile detenuto.
Il Superbonus del 110% è un’agevolazione fiscale concessa per i lavori legati all’Ecobonus (riqualificazione energetica) che per i lavori legati al Sismabonus (adeguamento antisismico degli edifici). Si tratta di un bonus che riguarda i lavori effettuati tra il primo luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.
Questo tipo di agevolazione, che riguarda principalmente le persone fisiche, è disponibile anche per i lavoratori autonomi e le imprese. In questo caso, tuttavia, soltanto per le parti comuni dell’edificio.
La possibilità di arrivare alla detrazione anche per le imprese riguarda l’interpretazione che possiamo dare all’art. 119 del D.L. n. 34/2020. Tale disposizione, infatti, ricomprende tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione anche i condomini. In questo caso le gli interventi relativi alle parti comuni condominiali.
Tale disposizione, infatti, non vincola alcun tipo di soggetto come titolare dell’immobile all’interno del condominio. Per questo motivo, si ritiene che tale agevolazione possa essere fruita anche per le parti comuni condominiali su immobili detenuti da imprese. In questo caso la detrazione spetta in relazione alle quote di millesimi detenuti dall’impresa.
L’apertura della Risoluzione 34/E/2020
A corollario di queste considerazioni deve essere analizzato anche quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 34/E/2020. In questo documento di prassi l’Agenzia ha riconosciuto la possibilità di fruire dei bonus fiscali (Ecobonu e Sismabonus) a prescindere dalla destinazione d’uso dell’immobile da parte dell’impresa.
Finora, invece, almeno per quanto riguarda l’Ecobonus, l’agevolazione era concessa solo per i fabbricati strumentali delle imprese.
Le detrazioni fiscali per interventi antisismici o di riqualificazione e risparmio energetico devono essere, invece, riconosciute a chi effettua i lavori ammessi al beneficio su immobili posseduti o detenuti con qualunque qualificazione, quindi non solo immobili strumentali ma anche immobili merce o patrimonio.
Immobili d’impresa ammessi ad Ecobonus e Sismabonus
Possiamo schematizzare che gli immobili di impresa ammessi ad Ecobonus e Sismabonus sono i seguenti:
- Immobili strumentali all’esercizio di arte o professione o dell’impresa commerciale (es.: sede produttiva, ufficio, negozio);
- Immobili merce alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (es.: adibiti a locazione);
- Immobili patrimonio utilizzati come investimento dall’impresa (locati o meno).
I beneficiari di Ecobonus e Sismabonus
Possiamo schematizzare che possono accedere al Superbonus del 110% i seguenti soggetti:
- Persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni;
- Contribuenti con reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), per le parti comuni di edifici condominiali;
- Associazioni tra professionisti;
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- IACP ed enti con medesime finalità;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Il duplice vantaggio per le imprese
Il diritto alle detrazioni del Superbonus compete al soggetto che sostiene le spese di riqualificazione energetica o adeguamento antisismico su parti comuni di di edifici (condominiali), posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale (es. usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.), ovvero detenuti in forza di contratti ad effetti obbligatori (es. locazione, comodato come precisato dalla Circolare Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007 n. 36 § 1).
Ai fini del reddito d’impresa vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo. Le imprese che sostengono spese per interventi agevolati ai sensi dell’art. 1 commi 344-347 della L. n. 296/2006 cumulano i vantaggi fiscali legati alla detrazione d’imposta con quelli legati alla deduzione dei costi sostenuti in sede di determinazione del reddito d’impresa.
In altre parole, una società soggetta all’IRES che svolga interventi di riqualificazione energetica che danno diritto all’agevolazione trarrà un duplice vantaggio fiscale:
- Quello derivante dalla detrazione IRES (risparmio d’imposta) pari al 55% o 65% della spesa sostenuta e
- Quello derivante dalla deduzione dei costi dell’intervento (per gli immobili in proprietà, ad esempio, sotto forma delle quote di ammortamento calcolate sul costo dell’immobilizzazione).