La tassazione della caparra confirmatoria differisce a seconda se siamo nella fattispecie di inadempimento del contratto o di regolare adempimento
La caparra confirmatoria è quella somma di denaro che una parte consegna all’altra, al momento della conclusione del contratto (ad esempio in caso di compravendita). Sia l’Agenzia delle Entrate che la Corte di Cassazione negli anni si sono espressi, talvolta con pareri discordanti, in merito alla tassazione della caparra confirmatoria. Quest’ultima varia in relazione al regolare adempimento del contratto o in caso di inadempimento.
Vediamo nel dettaglio in questo contributo come si è espressa sia l’Agenzia delle Entrate chele varie sentenze in merito alla tassazione della caparra confirmatoria.
Sei pronto!?! Si comincia!!!
Indice
Tassazione caparra confirmatoria: parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate si è da tempo espressa per l’esclusione da tassazione di una caparra confirmatoria per inadempimento di una delle parti. Qui di seguito riporto l’estratto della risoluzione n. 1856 del 27 gennaio 1982 dell’Agenzia delle Entrate:
“concluso per la non imponibilità della ritenzione, ancorché in presenza di un fatto economicamente rilevante, in quanto avente carattere meramente risarcitorio non configurante ai fini fiscali un’incremento di ricchezza”.
Il caso oggetto della risoluzione era relativo ad un preliminare di cessione di un pacchetto azionario da parte di un privato. A parere dell’Agenzia delle Entrate l’esclusione da tassazione deve avvenire sempre. Questo, a prescindere dal tipo di atto da cui deriva la caparra e indipendentemente dalla tassazione o meno di tale atto.
Tassazione della caparra confirmatoria: sentenze della Cassazione
Al contrario della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate vista nel paragrafo precedente, la sentenza n. 11307 del 31 maggio 2016 si è espressa con parere diverso. Tale sentenza si è pronunciata su un caso di caparra trattenuta da un privato per inadempimento del promissario acquirente, ritenendolo soggetto a tassazione. Qui di seguito riporto un estratto della sentenza:
“La penale è assoggettabile ad imposizione diretta, in quanto la prestazione principale rimasta ineseguita (cessione dell’immobile) avrebbe costituito reddito ai sensi dell’art. 67, comma 1, del tuir. La tassabilità della caparra incamerata costituendo la stessa il risarcimento della perdita dei proventi che, per loro natura e in base a quanto sopra considerato avrebbero generato redditi tassabili per un soggetto privato, con il conseguimento di una plusvalenza ai sensi dell’art. 67 del tuir”
Parere del Notariato
Anche il Notariato, trattando questo aspetto, si è adeguato alla sentenza n. 11307 del 31 maggio del 2016. Qui di seguito riporto un estratto dello Studio 32/207/T:
“L’imponibilità della caparra confirmatoria si verificherebbe solo nel caso in cui i ricavi derivanti dalla vendita o dalla prestazione non concretizzata, fossero risultati a loro volta imponibili.”
A differenza della sentenza di Cassazione del 2016, il Notariato si è espresso che:
Qualora la vendita fosse stata conclusa, ed il corrispettivo non avesse generato materia imponibile, anche la caparra acquisita non avrebbe generato reddito.
Pertanto a parere del Notariato, la caparra confirmatoria deve essere tassata come lo sarebbe stato se il venditore avesse effettivamente realizzato al vendita.
Sentenza della Cassazione n. 27129/2019
Di diverso avviso è la sentenza di Cassazione n. 27129 del 23 ottobre 2019. A parere della Cassazione, la caparra confirmatoria versata dal promissario acquirente, in caso di mancata stipula del contratto definitivo, non è soggetta a tassazione. Tale sentenza è in linea con quanto affermato dalla stessa Amministrazione Finanziaria nel 1982.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 29859 del 2020
L’ultima sentenza della Corte di Cassazione in merito alla tassazione della caparra confirmatoria in un contratto preliminare è la n. 29859 del 2020. La questione oggetto della sentenza, riguardava un avviso di accertamento per omessa fatturazione, in rapporto ad un contratto preliminare. Come specificato nella sentenza, il contratto preliminare ha lo scopo di bloccare un futuro affare, predisporre un contratto che si concluderà successivamente. I contratti preliminari determinano l’insorgenza dell’obbligo di fare, ossia della prestazione del consenso per la stipulazione dei definitivi. L’obbligo in questione nasce dal negozio a monte e non già dal versamento della caparra confirmatoria. Questo ne discende che il versamento della caparra non può essere considerato come corrispettivo.
Per il regime di imponibilità Iva, la Cassazione distingue due ipotesi:
- Regolare adempimento del contratto preliminare;
- Inadempimento
Regolare adempimento del contratto preliminare
In questo caso, la caparra è imputata sul prezzo dei beni oggetto dei contratti definitivi. Ne consegue che sia assoggettabile ad Iva. Pertanto la caparra incide sulla relativa base imponibile.
Inadempimento
In caso di inadempimento, la caparra confirmatoria svolge una funzione risarcitoria. Il venditore verrà reintegrato come conseguenza della mancata corresponsione della prestazione dedotta in obbligazione. In quanto tale, non costituisce il corrispettivo di una prestazione e di conseguenza non fa parte della base imponibile Iva.