Cosa cambierà dal 1 gennaio 2019 sia per quanto riguarda il termine di emissione della fattura elettronica che per quanto concerne l’esigibilità dell’iva?
Le maggiori difficoltà che riscontriamo da parte dei vari utenti è comprendere sia come sono variati i termini di emissione delle fatture, con l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica a far data dal 1 gennaio 2019 sia la parte relativa alla disciplina Iva.
Il D.L. n. 119/2018 ha concesso rispetto ai terminei previsti per le fatture cartacee, la possibilità per le fatture elettroniche, 10 giorni di tempo dal momento di effettuazione dell’operazione.
Pertanto con l’entrata della fatturazione elettronica, è stato necessario un intervento normativo che modificasse l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.
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Indice
Errata emissione della fattura – cosa cambia?
Con l’avvento della fatturazione elettronica si assisterà all’abbandono di alcune prassi che violavano le disposizioni contenuto nell’art. 27 del D.P.R. n. 633/1972.
Con questo mi riferisco al caso in cui il contribuente si trovi ad emettere per errore una fattura non correta; ad esempio indicando un maggior imponibile e una maggiore imposta.
In questa fattispecie molto spesso assistiamo al caso nel quale il contribuente richieda al cessionario di non considerare la fattura non corretta. Questo avviene operativamente emettendo una nuova fattura, riportando sia il precedente numero che la “vecchia data”.
Con la fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019, non sarà più possibile operare in questo modo. Nel caso in cui il contribuente si accorga di aver inviato una fattura non corretta sarà necessario annullare quest’ultima. Questo avviene attraverso l’emissione di una nota di variazione in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio.
Questo nuovo modo di operare permetterà di assicure l’osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 633/1972.
Tuttavia con la fatturazione elettronica i contribuenti potranno continuare ad emettere la fattura differita, come disciplinata dall’art. 25 del D.P.R. 633/1972.
Vediamo qui di seguito cosa cambierà con la fatturazione elettronica sia per il caso di fatturazione differita per cessione di beni che per le prestazioni di servizi.
Fatturazione differita: cessione di beni
In deroga ai termini ordinari, il termine di emissione della fattura elettronica può avvenire oltre il momento di effettuazione dell’operazione, come disciplinato dall’art. 21 comma 4 del D.P.R. 633/1972:
“per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata
l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della
Repub b lica 14 agosto 1996, n. 472,[…] può essere emessa una sola fattura, recante il
dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione delle medesime.”
Questa facoltà sarà consentita anche dal prossimo anno che entrerà in vigore l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica.
In base alle disposizioni attualmente in vigore, non vi è l’obbligo in carico al contribuente di allegare alla fattura elettronica anche il DDT (documento di tasporto).
Tuttavia il contribuente, ha la facoltà di allegare il DDT, in formato pdf, alla fattura differita in formato elettronico.
Siccome non è previsto l’obbligo di allegare il DDT alla fattura elettronica, sarà necessario riportare nella fattura il numero e la data dei singoli DDT, come previsto dalla circolare n. 45 del 19 ottobre 2005 dell’Agenzia delle Entrate.
Fatturazione differita: prestazione di servizi
Come per le cessioni di beni, anche per le prestazioni di servizi può essere emessa la fattura differita.
Pertanto anche per le prestazioni di servizi il termine di emissione della fattura elettronica è entro il giorno 15 del mese successivo a quello riferimento.
Come per le cessioni di beni, anche per le prestazioni di servizi non vi è l’obbligo di allegare la documentazione idonea a dimostrare la prestazione del servizio.
A differenza delle cessioni di beni, per le prestazioni di servizi, l’Agenzia delle Entrate non si è espressa in merito all’obbligo o meno di indicare in fattura dei riferimenti ai predetti documenti.
Sebbene non sia obbligatorio si consiglia di indicare in fattura il riferimento alla predetta documentazione.
Data di effettuazione dell’operazione e l’indicazione nella fattura
Il D.L. n. 119/2018 ha previsto dal 1 luglio, il termine di emissione della fattura elettronica entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.
Tale decreto è intervenuto a modificare l’art. 21 comma 2 del D.P.R. 633/1972.
Dal 1 luglio 2019, se la fattura è stata emessa oltre il momento di effettuazione dell’operazione, è obbligatorio che sia riportato anche tale giorno.
Pertanto nella fattura sarà necessario indicare una “data doppia”:
- Data di effettuazione dell’operazione;
- Data di emissione del documento.
Poniamo il caso in cui l’operazione sia effettuata in data 20 agosto ma l’emissione del documento sia avvenuta in data 30 agosto. In questa ipotesi nella fattura dovrà essere indicato entrambi i giorni.
Questo problema della “doppia data” si manifesta anche in presenza di fatture differite.
Qui di seguito un esempio pratico per semplificare il concetto:
Poniamo il caso in cui nel mese di ottobre sia consegnata una merce nei giorni 8, 12 e 20. Il contribuente avrà emesso una fattura eletronica indicando gli estremi dei documenti di trasporto. Fino a qua nulla di diverso rispetto a quanto visto nel paragrafo precedente. Ma poniamo il caso che lo stesso contribuente emetta la fattura nei termini di legge entro il 15 del mese successivo. In tale ipotesi il contribuente sarà tenuto a riportare in fatture quattro date diverse. La quarta data coinciderà con il 15 dicembre, ossia la data di emissione del documento.
Tale problematica poteva essere risolta tramite un intervento del legislatore che andasse ad escludere le fatture differite dall’obbligo di “doppia data”.
Esigibilità dell’imposta
Per quanto riguarda l’aspetto dell’esigibilità dell’imposta, con la fatturazione elettronica non è stato modificato l‘art. 6 del D.P.R. 633/1972.
Pertanto la liquidazione periodica dell’iva dovrà essere effettuata considerando il momento di esigibilità.
Tornando all’esempio visto nel paragrafo precedente, il debito Iva entrerà nella liquidazione periodica di ottobre, cioè nel meso nel quale è stata consegnata la merce. Non rileva il fatto che la fattura sia stata emessa il giorno 15 del mese di dicembre successivo.
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