Il D.L. n. 50/2017 ha previsto l’esenzione Iva per i servizi di vitto e alloggio per gli studenti universitari. E’ stato chiarito, infatti, che l’esenzione Iva prevista per i servizi connessi alle prestazioni educative e didattiche si applica anche ai servizi di vitto e alloggio in favore degli studenti universitari, per le prestazioni rese dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni.
L’articolo 2-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione dall’articolo 1, comma 1, della Legge n. 96/2017, fornisce l’interpretazione autentica in materia di regime Iva per i servizi di vitto e alloggio in favore degli studenti universitari.
Intervenendo sulla portata dell’art. 10, comma 1, n. 20), del DPR n. 633/1972, che disciplina il sistema impositivo per le prestazioni educative
e didattiche di ogni genere, la disposizione stabilisce, al primo comma, che i servizi in esame, ove resi in favore degli studenti
universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni, sono esenti da Iva.
Ne consegue che l’Iva erroneamente applicata dai predetti istituti o enti per le prestazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto (23 giugno 2017) non sarà rimborsata e, parallelamente, l’imposta indebitamente detratta dagli stessi organismi sugli acquisti di beni e servizi non sarà recuperata a tassazione.
La norma, richiama poi l’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2, comma 3, del DPR n. 633/1972, stabilendo che il passaggio dall’imponibilità all’esenzione impone agli istituti o enti di riversare all’Erario l’imposta già detratta, da un lato, per i beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati e, dall’altro, per i beni ammortizzabili per i quali non sia ancora decorso il periodo quinquennale o decennale.
Vitto e alloggio per studenti universitari in esenzione Iva
La norma interpretativa interviene, come detto, sulla portata dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 20), del DPR n.
633/1972 per:
“le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale”
Presupposti oggettivi e soggettivi per l’esenzione Iva
La norma interpretativa introdotta in sede di conversione del D.L. n. 50/2017 interviene sul regime impositivo delle prestazioni connesse a quelle didattiche, nel cui alveo sono incluse le prestazioni universitarie (di vitto e alloggio).
Rispetto ad esse, l’esenzione dell’articolo 10, comma 1, n. 20), del DPR n. 633/1972 presuppone che, dal punto di vista oggettivo, si tratti di “prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici”, mentre dal punto di vista soggettivo tali prestazioni devono essere rese da “istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche amministrazioni e da ONLUS”, oppure da “istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati”.
La ratio della normativa
In pratica, possiamo dire che l’esenzione è riconosciuta per i servizi di vitto e alloggio forniti dagli istituti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni, in quanto “strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività didattica (universitaria)”.
Il regime di favore si giustifica, pertanto, in considerazione della funzionalità della prestazione secondaria rispetto a quella principale, essendo i servizi di vitto e alloggio preordinati a consentire agli studenti universitari di beneficiare, nelle condizioni migliori, dell’insegnamento impartito dall’Università.
L’accessorietà discende da una valutazione non già assoluta, ma relativa, dovendosi intendere riferita ai soli soggetti che fruiscono della prestazione connessa.
Gli stessi servizi accessori all’attività didattica, infatti, se assoggettati ad imposta, aumenterebbero il costo dell’insegnamento universitario,
ma al di là di questo aspetto l’accessorietà presuppone pur sempre che le prestazioni connesse siano indispensabili per raggiungere
l’obiettivo della prestazione principale, che nel caso dell’insegnamento universitario è rappresentato dalla formazione dello studente per l’esercizio di un’attività lavorativa.
Identità tra destinatario del servizio principale e accessorio
La norma interpretativa novellata, del D.L. n. 50/2017 precisa che l’esenzione si applica anche ai servizi di vitto e alloggio resi in favore degli
studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni, con ciò confermando che, in base alla disciplina interna, il regime agevolativo previsto per le prestazioni accessorie non viene meno se il soggetto che le rende è diverso da quello che presta il servizio educativo e didattico, ma in questo caso nell’evidente presupposto che il destinatario di entrambe le prestazioni (principale e accessoria) è il medesimo.
Stante la stretta strumentalità con l’istituto o la scuola che presta l’attività didattica, per i servizi accessori di vitto e alloggio e per le forniture di libri e materiale didattico, viene in tal caso parzialmente meno il requisito dell’identità soggettiva prevista dall’art. 12, comma 1, del DPR n. 633/1972, nel senso che tali operazioni accessorie possono essere effettuate, in regime di esenzione, da “istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati” agli istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche amministrazioni e alle ONLUS che svolgono l’attività principale detassata.